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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 26 novembre 2012, n. 20884, sez. II civile

Divisioni ereditarie – Quota – Alienazione – Diritto di prelazione – Fattispecie - Limiti.


L’articolo 732 c.c. prevede che «il coerede che voglia alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi» in modo da consentire a questi ultimi di esercitare il diritto di prelazione. La comunicazione ai coeredi dell’intenzione di alienare la quota equivale a una proposta contrattuale con la conseguenza che l’accettazione di uno o più coeredi consente di ritenere concluso a loro favore un negozio di alienazione, ovvero il contratto di compravendita, avente ad oggetto la quota, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. L’intenzione di alienare deve assumere gli estremi di una vera e propria proposta contrattuale, così come delineata dall’articolo 1326 c.c., e, nel caso in cui la quota ereditaria comprenda un immobile, deve, per poter produrre i suoi effetti, essere fatta per iscritto.
Riferimenti normativi: c.c. artt. 732 e 1326