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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 22 dicembre 2020, n. 29247, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - MIGLIORAMENTI, SPESE, DETERIORAMENTI - Istanza del donatario per la deduzione di migliorie e spese - Natura - Eccezione e non domanda riconvenzionale - Fondamento.

In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.



DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI -
COLLAZIONE D'IMMOBILI - MIGLIORAMENTI, SPESE, DETERIORAMENTI - Applicabilità dell'art. 748 c.c. in favore del donatario nudo proprietario - Fondamento.

In tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati.