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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 22 aprile 2015, n. 8259, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO - Conguaglio in danaro in ipotesi di immobili non comodamente divisibili - Consenso dei condividenti - Necessità - Diversità dal conguaglio ex art. 728 cod. civ. - Fondamento.


In tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 cod. civ. è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 cod. civ., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728
Massime precedenti Vedi: N. 1831 del 1973, N. 12779 del 2013