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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 20 marzo 2015, n. 5659, sez. II civile

I) DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - Scelta tra collazione in natura e collazione per imputazione - Potere del donante di vincolare il donatario - Sussistenza - Esclusione.


Il donante ha solo il potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare il donatario stesso, che sia tenuto alla collazione, a conferire l'immobile in natura o attuare la collazione per imputazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 746
Massime precedenti Conformi: N. 4381 del 1982


II) DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE - Collazione per imputazione - Valore del bene donato - Stima - Data di riferimento - Apertura della successione - Debito del condividente donatario - Natura - Debito di valuta - Conseguenze.


Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente -, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati non i frutti civili dell'immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747, Cod. Civ. art. 1277, Cod. Civ. art. 1282
Massime precedenti Conformi: N. 25646 del 2008