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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 19 maggio 2015, n. 10216, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - Disciplina ex art. 720 cod. civ. - Scelta del condividente assegnatario sulla base della maggiore offerta rispetto al prezzo di stima - Legittimità - Esclusione - Fondamento.


In tema di divisione, quando nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile e vi siano coeredi titolari di quote identiche, la scelta tra coloro che ne richiedano l'attribuzione è rimessa, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, mentre il rimedio residuale della vendita all'incanto trova applicazione solo ove non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza, senza che, peraltro, l'individuazione del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720
Massime precedenti Conformi: N. 1158 del 1995 Rv. 490185
Massime precedenti Vedi: N. 11641 del 2010 Rv. 612828