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Categoria: DIVISIONE

* Cassazione, sentenza 19 maggio 2015, n. 10216, sez. II civile

PROPRIETÀ - COMUNIONE - Comunione ereditaria - Scioglimento - Immobile non comodamente divisibile – Assegnazione in base alla maggiore offerta – Nullità - Fondamento.


Ai sensi dell’articolo 720 c.c., in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile non comodamente divisibile, se vi sono coeredi titolari di quote identiche e tutti chiedono l’assegnazione, il giudice ha il potere-dovere di scegliere tra i più richiedenti valutando ogni ragione di opportunità e convenienza, dandone adeguata motivazione, se poi non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza (o nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero), soccorre il rimedio residuale della vendita all’incanto, dovendosi escludere che la scelta del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta che uno di essi faccia rispetto al prezzo di stima, dovendosi osservare che se la scelta dell’assegnatario dovesse essere determinata dalla somma che egli offre di pagare a conguaglio, verrebbe meno la caratteristica tipica del procedimento per assegnazione e questo si risolverebbe in una vendita all’incanto, mentre il procedimento divisionale non è soggetto a gara tra i condividenti, altrimenti verrebbe meno la parità di condizione degli aspiranti assegnatari e la scelta verrebbe ad essere determinata, o quanto meno influenzata, dalle maggiori o minori possibilità economiche degli aspiranti.