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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 14 maggio 2018, n. 11668, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - Immobile - Divisione - Atto di partecipazione - Esclusione dell'ex coniuge - Comunione legale - Sussiste.

 

 

In caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall'alienazione di beni personali ovvero si  tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge ovvero che serve all'esercizio della professione del coniuge ed, in caso di acquisto di beni immobili (o di beni mobili registrati),    tale esclusione risulti dall'atto di acquisto e il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione. La dichiarazione resa nell'atto dal coniuge che non acquista si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a  tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione.