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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 12 gennaio 2015, n. 218, sez. II civile

DIVISIONE DI IMMOBILI - Pluralità di immobili comuni - Ripartizione in lotti.


Il contenuto del diritto dei condividendi ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero, consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti), e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa da dividere.