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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 12 febbraio 2013, n. 3461, sez. II civile

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali -Assegnazione o attribuzione delle porzioni - Uguaglianza di quote - Estrazionea sorte - Derogabilità - Criteri - Fattori soggettivi - Rilevanza - Condizioni- Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti -Fattispecie.


In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art.729 cod. civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali controogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale,essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali,che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizionefunzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabilee comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede dilegittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione.
(Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisatinell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto,comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, delquale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 729
Massime precedenti Conformi: N. 9848 del 2005, N. 1091 del 2007
Massime precedenti Difformi: N. 15079 del 2005
Massime precedenti Vedi: N. 12333 del 2003, N. 2394 del 2009