DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN
DENARO - Rivalutazione - Officiosità - Fondamento - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte interessata - Sussistenza.
In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., prescinde dalla domanda di parte poiché concerne l'attuazione del progetto divisionale che appartiene alla competenza del giudice il quale, pertanto, deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione, purché vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio, gravando sulla parte interessata solo un onere di allegazione circa l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE
DELLE PORZIONI Criteri di divisione - Principio di omogeneità dei lotti - Sussistenza - Facoltà del giudice di derogarvi - Ammissibilità - Condizioni - Sindacabilità della scelta in sede di legittimità - Limiti.
Il principio stabilito dall'art. 727 c.c. in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima; ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento, e che il relativo giudizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI
Stima di beni per la formazione delle quote - Momento determinativo - Presentazione della domanda - Rilevanza - Decorso del tempo tra data della stima e quella della decisione - Nuova stima - Presupposti - Mutamento di valore "medio tempore" avvenuto - Ripartizione onere della prova.
In tema di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda, pur potendosi avere riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione, purché si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito all'epoca della detta stima, costituendo onere della parte che solleciti la rivalutazione allegare ragioni di significativo mutamento di tale valore intervenuto "medio tempore".