Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 10 dicembre 2014, n. 26051, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA - Comunione ereditaria - Vendita da parte di un coerede dell'unico bene compreso nella massa - Effetti - Subentro immediato dell'acquirente nella comunione - Fondamento.


Nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1103
Massime precedenti Conformi: N. 9543 del 2002
Massime precedenti Vedi: N. 737 del 2012