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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 25 agosto 2017, n. 20397, sez. I civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI, ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI - Solidarietà debitoria tra coeredi - Fonte convenzionale - Configurabilità - Deroga all'art. 752 c.c. - Ammissibilità – Fattispecie.

 

La clausola di un contratto concluso dal "de cuius", nella specie un contratto di conto corrente bancario, con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall'art. 1341 c. c., giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall'altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell'art. 752 c. c. salvo che il testatore abbia disposto diversamente, potendo il debitore porre, sui suoi beni, carichi secondo la sua volontà, salva per gli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all'eredità o accettandola con il beneficio d'inventario.