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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 23 maggio 2013, n. 12779, sez. VI – 2 civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO - Immobili non comodamente divisibili - Addebito dell'eccedenza ai sensi dell'art. 720 cod. civ. - Domanda delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento.


In tema di divisione ereditaria, in caso di immobile non comodamente divisibile, l'addebito dell'eccedenza, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 720 e 728, Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 7833 del 2008