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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1506, sez. VI – 2 civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - Obbligo di collazione verso i coeredi - Presupposti - Beni o diritti pervenuti per donazione direttamente dal "de cuius" o indirettamente tramite esborsi da quest'ultimo sostenuti - Necessità - Fattispecie in tema di comunione legale.

 

 

Il presupposto dell'obbligo di collazione, ai sensi dell'art. 737 c.c., è che il soggetto ad esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal "de cuius", direttamente o indirettamente tramite esborsi effettuati da quest'ultimo. Ne deriva che, se durante la vita del "de cuius" il coerede ha acquistato direttamente dal venditore la nuda proprietà di un immobile dopo che questo era stato oggetto di un preliminare di vendita concluso dalla madre con prezzo interamente da lei pagato, in sede di divisione dell'eredità paterna non vi è alcun obbligo di collazione in relazione a quell'immobile, in quanto il "de cuius", sebbene fosse sposato in regime di comunione legale con la madre dell'acquirente, non ha mai acquistato il diritto reale trasferito al figlio, né ha sostenuto   esborsi affinché il figlio lo acquistasse.