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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 17 luglio 2014, n. 16376, sez. VI - 2 civile

DIVISIONE – Attribuzione di un immobile non comodamente divisibile – Potere discrezionale del giudice.


Nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano uguali e non soccorra quindi l’unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente avente diritto alla maggior quota), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 c.c., da cui gli deriva al contrario, un potere perfettamente discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operata dal giudice di merito.