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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 16 luglio 2018, n. 18857, sez. II civile

DIVISIONE EREDITARIA - Domanda di rendiconto – Proposta dopo lo scioglimento della comunione – Ammissibilità – Motivi.

 

 

Tra coeredi, la resa dei conti, di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sé stante, fondato, pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in   base ad assunzione volontaria o ad un mandato ad amministrare. Ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi distinta e autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorché l'una e l'altra abbiano dato luogo a un unico giudizio, di modo che - tranne   che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all'individuazione   dei beni caduti in successione o all'identità delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) - le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa separatamente senza reciproci condizionamenti. Da ciò consegue  quindi  che  l'azione di rendiconto può essere anche autonomamente proposta anche ove siano definite le questioni pertinenti alla divisione ereditaria.