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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9177, sez. VI - 2 civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE - Collazione per imputazione - Differenza dalla collazione in natura - Conseguenze sul computo degli interessi - Fondamento.


La collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario; sicché, ove il condividente abbia optato per la prima, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico,  con  la  conseguenza  che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.