DIVISIONE - Retratto successorio - Coeredi comproprietari - Unica successione.
Il diritto di prelazione e di riscatto, disciplinato dall'art. 732 c.c., ha come finalità quella di impedire l'ingresso dell'estraneo alla comunione ereditaria e, a tal fine, prevede che il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione. La legge prevede il termine di giorni sessanta per l'esercizio della prelazione e aggiunge che, in caso di mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. Il riscatto, secondo l'art. 732 c.c., può essere esercitato solo finché dura lo stato di comunione ereditaria e cessa con la divisione, attraverso la quale si verifica la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali dell'eredità in diritti di proprietà individuali su singoli beni. A seguito della divisione, la comunione ereditaria si trasforma in comunione ordinaria, alla quale non è applicabile l'art. 732 c.c. La disposizione dell'art. 732 c.c., opera, quindi, solo tra coeredi comproprietari in virtù di un'unica successione, attesa la manifesta deroga al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, che non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti.