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Categoria: DISMISSIONI

* Cassazione, sentenza 11 aprile 2017, n. 9252, sez. III civile

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OBBLIGAZIONI CONTRATTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Dismissioni immobiliari – Preliminari di compravendita – Perfezionatosi con l’offerta – Obbligo dell’ente a concludere il contratto di vendita – Al prezzo indicato nella prima comunicazione - Sussiste.
In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici deve ritenersi che dopo che l’offerta è stata formulata dal proponente e ricevuta dall’oblato, il prezzo ivi indicato integra una componente dell’oggetto della opzione (o prelazione) ed esce dalla discrezionalità (sia pure solo tecnica) dell’offerente. Accertato, dunque, l’avvenuto esercizio, da parte del conduttore, del diritto d’opzione al prezzo individuato dall’istituto al momento dell’offerta in vendita (e, dunque, l’incontro delle due volontà), se ne deduce la formazione di un contratto preliminare di compravendita, dal quale è derivato il diritto della promissaria acquirente di perfezionare l’acquisto al prezzo fissato in quella sede, con conseguente irrilevanza di qualsiasi successiva mutazione della qualifica dell’immobile.