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Categoria: DISMISSIONI

Cassazione, sentenza 8 giugno 2011, n. 12409, sez. Unite civili

Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Cose di proprietà privata - Alienazione o trasmissione - Procedura di dismissione di beni immobili appartenenti al Ministero della difesa - Beni di interesse storico e artistico - Disciplina di cui al D.P.R. n. 283 del 2000 - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Esercizio del diritto di prelazione da parte di un Comune - Autorizzazione all'acquisto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


La procedura di dismissione di beni immobili appartenenti al Ministero della difesa prevista dall'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non richiede - ove tali beni abbiano un interesse storico e artistico - una specifica disciplina diversa da quella ("ratione temporis" applicabile) di cui al D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283; ne consegue che, ove un Comune eserciti su tali beni il diritto di prelazione di cui all'art. 44, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il trasferimento di proprietà avviene tra lo Stato ed il Comune e non richiede pertanto, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 283 del 2000, alcuna autorizzazione.
(Fattispecie in tema di dismissione di un'isola nella laguna di Venezia).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 n. 662 art. 3 c. 112; Legge 23/12/1998 n. 448 art. 44; D.P.R. 07/09/2000 n. 283 art. 21; Decreto Legisl. 22/01/2004 n. 42.