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Categoria: DISMISSIONI

Cassazione, sentenza 29 maggio 2014, n. 12050, sez. III civile

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - Beni del patrimonio pubblico oggetto di dismissione - Diritto di opzione in favore del conduttore - Primo trasferimento - Applicazione - Trasferimenti successivi - Disciplina "ex lege" n. 392 del 1978 - Operatività.

L'art. 3, comma 3 bis del d.l. 25 settembre 2001, n. 351 (aggiunto dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410), che riconosce ai conduttori degli immobili in dismissione, appartenenti al patrimonio pubblico, un diritto di opzione a prezzo agevolato, si applica limitatamente al primo trasferimento del bene all'acquirente privato, mentre, per i trasferimenti successivi - che concernono, ormai, un bene non più pubblico - opera l'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che contempla un diritto di prelazione in favore del conduttore al prezzo di compravendita fissato dalle parti secondo leggi di mercato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 3 n. 2 e art. 3 com. 7, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 8, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38, Legge 23/11/2001 num. 410

Massime precedenti Vedi: N. 11937 del 2010