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Categoria: DISMISSIONI

Cassazione, ordinanza 26 settembre 2018, n. 23074, sez. II civile

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO - Enti previdenziali pubblici - Dismissione del patrimonio immobiliare - D.l. n. 41 del 2004 - Presupposti - Fattispecie. 

 

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, nel sistema risultante dalla disciplina contenuta nel d.l. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 410 del 2001, e nel d.l. n.41 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 104 del 2004, le vantaggiose condizioni relative al prezzo di vendita degli immobili oggetto di dismissione trovano applicazione in favore dei soli conduttori, in regola col pagamento dei canoni e in possesso di un valido contratto di locazione, che abbiano manifestato la volontà di acquistare entro il termine del 31 ottobre 2001 - o abbiano esercitato il diritto di opzione.

(Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza dei suddetti requisiti in quanto i ricorrenti, alla data del 31 ottobre 2001, occupavano "sine titulo" il bene e perciò non rivestivano ancora la qualità di conduttori, potevano avvalersi della dichiarazione del precedente conduttore di voler acquistare, non essendogli subentrati, giacché la risoluzione del contratto di quest'ultimo era avvenuta qualche mese prima l'assunzione in locazione del bene da parte loro).