Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: DISMISSIONI

Cassazione, ordinanza 12 settembre 2022, n. 26801, sez. I civile

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE - Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali - Domanda dell'acquirente per il rimborso della quota di prezzo - Abbattimento ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 - Valore di stima o prezzo pagato comprensivo di riduzione concordata con i sindacati degli inquilini - Modalità applicative.


In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare agli acquirenti che ne facciano richiesta, il coefficiente di abbattimento ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 (per il Comune di Napoli pari al 24,05%) deve ritenersi applicabile all'importo effettivamente versato, già comprensivo della riduzione dei valori di stima nella misura dell'8%, concordata dall'ente con i sindacati degli inquilini, trattandosi di benefici che operano su piani distinti, in quanto la norma nazionale opera a livello generale ed ha lo scopo di ricondurre ad equità situazioni di disparità dovute ai ritardi della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento di stima, mentre l'accordo locale è destinato ad incidere sul prezzo anche in ragione delle condizioni manutentive dell'immobile.