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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 4 maggio 2016, n. 8911, sez. II civile

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - CESSIONE - Durata - Pari alla vita dell'originario usufruttuario - Necessità - Pluralità di usufruttuari "pro quota" - Durata della vita di ciascuno di essi per la quota spettante - Limiti - Trasmissibilità del diritto - Configurabilità - Limiti. 
A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso "pro quota" ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto "inter vivos", può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione "mortis causa" ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo.