USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO -
COSTITUZIONE DEL DIRITTO - Usufrutto successivo "improprio" - Nozione
- Ammissibilità - Fondamento.
L'usufrutto successivo
"improprio", che ricorre allorché il costituente trasferisca, per
atto "inter vivos" diverso dalla donazione, la nuda proprietà di un
immobile, riservando a sé e, per il periodo successivo alla propria morte, ad
uno o più terzi, l'usufrutto sul bene, così da farne coincidere la durata con
la vita del più longevo degli usufruttuari, è ammissibile e resta sottratto al
divieto di cui all'art. 698 c.c., in quanto la fattispecie negoziale
costitutiva dei diversi usufrutti si perfeziona con la conclusione del
contratto, rappresentando la premorienza del costituente un fatto puramente
accidentale e non causale rispetto alla produzione degli effetti.