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Categoria: SERVITU'

* Cassazione, sentenza 30 maggio 2016, n. 11158, sez. II civile

DIRITTI REALI - SERVITU' - Servitù di passaggio – Fondo contiguo - Usucapione - Rinuncia scritta – Dante causa - Opponibilità all’avente causa – Sussiste.
L’accessione del possesso della servitù, ai sensi dell’art. 1146, secondo comma, c.c., si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e pure in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa.
È opponibile all’avente causa la rinuncia scritta operata dal dante causa rispetto all’acquisizione per usucapione della servitù di passaggio sul fondo contiguo dovendosi ritenere che la volontà di non avvalersi della causa di acquisto del diritto reale minore a titolo originario maturata a favore del proprio fondo rileva di per sé, non potendo la sua efficacia negoziale essere fatta dipendere né dall’avvenuta comunicazione al successivo acquirente, che ancora non c’era, né dall’osservanza dell’onere della trascrizione, non potendo evidentemente esigersi una trascrizione della rinuncia quando mancava la trascrizione dello stesso atto di acquisto della servitù, non essendo stata la relativa usucapione ancora giudizialmente accertata.