Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 23 maggio 2016, n. 10604, sez. II civile

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI - Danno effettivo al fondo dominante - Necessità. 
Il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sè costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio.