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Categoria: SERVITU'

* Cassazione, sentenza 12 febbraio 2016, n. 2853, sez. II civile

DIRITTI REALI - SERVITU' PREDIALI - Costituzione volontaria – da uno solo dei comproprietari di un'area – Ammissibilità – Esclusione – Costituzione per destinazione del padre di famiglia – Comproprietà su uno dei due fondi – Ammissibilità – Esclusione – Riconoscimento dell'altrui pretesa da parte del proprietario – Mancanza di un negozio formale - Costituzione della servitù – Esclusione.
Se una clausola, sul piano testuale, è di significato univoco e non constano indici rappresentativi di una difforme volontà delle parti, deve attribuirsi prevalenza al dato letterale, escludendosi alcuna ulteriore operazione ermeneutica.
Ai fini della costituzione volontaria della servitù, un atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva.
La costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia non si verifica quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno di essi e comproprietario dell'altro fondo, mancando in tale ipotesi il requisito dell'appartenenza di entrambe i fondi al medesimo proprietario.
Il riconoscimento da parte di un proprietario della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa; del pari, la pretesa confessione di uno dei comproprietari del fondo servente circa l’esistenza della servitù è inidonea alla costituzione della stessa, non essendo ipotizzabile l’estensione a terzi di effetti inesistenti.
La costituzione di servitù attraverso contratto a favore di terzo implica che la costituzione del vincolo ed il conseguente vantaggio per il terzo siano previsti e voluti dai contraenti, onde essa non può ravvisarsi in un atto avente valore meramente ricognitivo.