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Categoria: SERVITU'

* Cassazione, sentenza 4 maggio 2016, n. 8913, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - Servitù di passaggio - Fondo servente e dominante - Cessata interclusione del fondo dominante - Cause estintive della servitù.
La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'articolo 1055 c.c. per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell'articolo 1051 c.c., anche se sia stata convenzionalmente costituita, e, quindi, senza possibilità di distinguere fra costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come l'alienazione o la divisione del fondo ex art. 1054 c.c.; in presenza delle condizioni di legge per la costituzione della servitù coattiva, il carattere coattivo del vincolo deve quindi presumersi anche se essa trovi origine in un titolo contrattuale, salvo non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.