SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE -
AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI - Danno effettivo al fondo dominante -
Necessità.
Il semplice fatto di una
innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sè
costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno
effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è
informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il
diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza
appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di
quel beneficio.