DIRITTI REALI - SERVITU' PREDIALI - Costituzione
volontaria – da uno solo dei comproprietari di un'area – Ammissibilità –
Esclusione – Costituzione per destinazione del padre di famiglia – Comproprietà
su uno dei due fondi – Ammissibilità – Esclusione – Riconoscimento dell'altrui
pretesa da parte del proprietario – Mancanza di un negozio formale -
Costituzione della servitù – Esclusione.
Se una clausola, sul
piano testuale, è di significato univoco e non constano indici rappresentativi
di una difforme volontà delle parti, deve attribuirsi prevalenza al dato
letterale, escludendosi alcuna ulteriore operazione ermeneutica.
Ai fini della
costituzione volontaria della servitù, un atto proveniente da uno solo dei
comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti
giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva.
La costituzione di una
servitù prediale per destinazione del padre di famiglia non si verifica quando
la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno
di essi e comproprietario dell'altro fondo, mancando in tale ipotesi il
requisito dell'appartenenza di entrambe i fondi al medesimo proprietario.
Il riconoscimento da
parte di un proprietario della fondatezza dell'altrui pretesa circa la
sussistenza di una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in
un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù
stessa; del pari, la pretesa confessione di uno dei comproprietari del fondo
servente circa l’esistenza della servitù è inidonea alla costituzione della
stessa, non essendo ipotizzabile l’estensione a terzi di effetti inesistenti.
La costituzione di
servitù attraverso contratto a favore di terzo implica che la costituzione del
vincolo ed il conseguente vantaggio per il terzo siano previsti e voluti dai
contraenti, onde essa non può ravvisarsi in un atto avente valore meramente
ricognitivo.