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Categoria: PROPRIETA'

* Cassazione, sentenza 16 maggio 2016, n. 9994, sez. I civile

Permuta di cosa presente con cosa futura – Forma – Trasferimento della proprietà.
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non già per l’individuazione della cosa, la cui proprietà si trasferisce automaticamente con la venuta ad esistenza della stessa.