Permuta di cosa presente con cosa futura
– Forma – Trasferimento della proprietà.
Nei
contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri,
la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti
obbligatori e non già per l’individuazione della cosa, la cui proprietà si
trasferisce automaticamente con la venuta ad esistenza della stessa.