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Categoria: SERVITU'

* Cassazione, sentenza 11 ottobre 2016, n. 20462, sez. II civile

SERVITÙ - Vantaggio futuro.
A differenza dell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1029 c.c. (costituzione di una servitù per un vantaggio futuro), in cui, essendo esistenti tutti gli elementi necessari per la costituzione della servitù, questa viene ad esistenza immediatamente, la convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1029, diretta alla costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire, dà luogo alla costruzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l'edificio è costruito. Ne deriva che i diritti fondati su quest'ultimo vincolo, finché esso rimane di natura obbligatoria, si prescrivono secondo le norme ordinarie in materia di obbligazioni, decorrendo la prescrizione dal momento costitutivo del vincolo stesso, e cioè dalla data della convenzione, e non dalla costruzione dell'edificio.