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Cassazione, ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5648, sez. VI - 2 civile

DIRITTI REALI - Azione di rivendicazione - Onere probatorio – Rigore.
 

Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosce che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui; al fine di tale dimostrazione non è necessaria, ne sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali e ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale.