CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE
(COMPROMESSO) - Successione di contratti con obbligo di forma scritta "ad
substantiam" - Contratto definitivo - Disciplina quest'ultimo difforme
da quella prevista nel preliminare - Ammissibilità - Consenso formatosi fuori
dell'atto scritto - Irrilevanza - Fattispecie.
In
caso di costituzione progressiva di un rapporto giuridico attraverso la
stipulazione di una pluralità di atti successivi (nella specie, relativa ad una
compravendita di un terreno edificabile, un preliminare e una successiva
transazione), tutti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", la
fonte esclusiva dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare
negozio voluto va comunque individuata nel contratto definitivo, restando i
negozi precedenti superati dalla nuova manifestazione di volontà, che può anche
non conformarsi del tutto agli impegni già assunti (nella specie, la presenza
di una clausola penale per il caso di mancato ottenimento della concessione
edilizia, poi non più prevista nel definitivo), senza che assuma rilievo un
eventuale consenso formatosi fuori dell'atto scritto, trattandosi di atti
vincolati.