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Cassazione, sentenza 19 dicembre 2016, n. 26102, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - Preliminare di vendita – Trascrizione ex art. 2645-bis c.c. – Ambito di efficacia – Anche nei riguardi delle trascrizioni di pignoramenti e sequestri e delle iscrizioni di ipoteche giudiziali – Sussistenza.
Gli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell'art. 2645-bis, comma 1, c.c. si estendono anche alle trascrizioni di pignoramenti o sequestri ed alle iscrizioni di ipoteche giudiziali, con la conseguenza che queste, qualora siano successive alla trascrizione del preliminare, sono inopponibili al promissario acquirente, alle condizioni, per gli effetti e nei limiti di cui allo stesso art. 2645-bis c.c., commi 2 e 3, c.c.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - Documentazione del contratto mediante scrittura privata mancante di autenticità – Modalità di esecuzione della trascrizione – Domanda di accertamento giudiziale della autenticità della sottoscrizione – Necessità – Trascrizione della stessa – Effetto prenotativo – Sussistenza - Decorrenza dello stesso.
La disposizione dell’art. 2645-bis c.c., secondo cui la trascrizione del preliminare non si può eseguire se non in forza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, comporta che l'interessato, quando l'atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, provveda all'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza egli potrà ottenere l'effetto della prenotazione dell'opponibilità ai terzi della (futura) trascrizione del definitivo, con decorrenza dalla data in cui è stata trascritta la domanda di accertamento.