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* Cassazione, sentenza 30 settembre 2016, n. 19403, sez. III civile

CONTRATTI - REQUISITI DEL CONTRATTO - Preliminare di compravendita – Mancato rispetto da parte del promissario acquirente – Diritto del venditore alla risoluzione del contratto per inadempimento – Trattenimento della caparra in caso di mancata dazione di denaro – Danni per occupazione sine titulo – Sussiste.
La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente consegna al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest'ultimo a richiedere un autonomo risarcimento. Ne consegue che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto ed ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti.