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* Tribunale di Catania, sentenza 28 marzo 2017, n. 1509, sez. I civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobile – Preliminare – Trasferimento del possesso e versamento del corrispettivo – Prescrizione del diritto a stipulare il definitivo – Fruttificazione – Restituzione ab initio – Sussiste.
Il diritto di stipulare il contratto definitivo di compravendita relativo ad un contratto preliminare di vendita di un immobile si estingue per intervenuta prescrizione decennale. Il promissario acquirente, in quanto detentore della cosa, è tenuto a restituire non solo il bene indebitamente goduto, ma anche le utilità “ab initio” ricavate dallo stesso, non rilevando, al riguardo la disposizione di cui all’articolo 1148 cod. civ., la quale limita temporalmente l’obbligo restitutorio dei frutti per il possessore in buona fede con decorrenza dal giorno della domanda 
(Fattispecie relativa ad un contratto preliminare di vendita di un immobile il cui possesso era stato trasferito contestualmente alla stipula, nonché versato interamente il prezzo pattuito, e non era stato mai stipulato il contratto definitivo di compravendita per il quale era stato stabilito un termine breve).