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Cassazione, sentenza 27 febbraio 2017, n. 4939, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Preliminare di compravendita - Domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla parte non inadempiente - Sopravvenuta ineseguibilità di parte della prestazione promessa - Conseguenza - Limitazione della pretesa alla porzione residua del bene – Contestuale riduzione del prezzo - Ammissibilità.
La parte non inadempiente del contratto preliminare di compravendita che abbia proposto la domanda ex art. 2932 c.c., in caso di sopravvenuta ineseguibilità di parte della prestazione promessa, può limitare la sua pretesa alla porzione residua del bene, purché questo non debba considerarsi, a motivo della sua riduzione, diverso da quello pattuito in contratto ed abbia conservato perciò la sua struttura e la sua funzione, con corrispondente diritto alla riduzione del prezzo ex art. 1464 c.c.