CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE
(COMPROMESSO) - Preliminare di vendita - Consegna della cosa e pagamento del
prezzo prima del contratto definitivo - Anticipazione dell'effetto traslativo -
Esclusione - Contratto di comodato collegato al preliminare - Configurabilità -
Posizione del promissario acquirente - Conseguenze.
Nella promessa di
vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del
contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti
traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente
sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al
contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la
relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile
esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad
usucapionem" ove non sia dimostrata una "interversio possessionis"
nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.