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Cassazione, ordinanza 31 maggio 2017, n. 13707, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Preliminare di vendita - Domanda del promissario acquirente di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre - Contestuale contestazione del maggior prezzo preteso dal promittente alienante - Offerta del prezzo ex art. 2932, comma 2, c.c. - Necessità - Esclusione - Condizioni.
In materia di contratto preliminare, il promissario acquirente che proponga domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto e chieda, contestualmente, l’accertamento dell’importo da corrispondere al promittente alienante, contestando la pretesa di maggior prezzo avanzata da quest’ultimo, non deve necessariamente procedere all’offerta ex art. 2932, comma 2, c.c., ove il pagamento non sia esigibile al momento della domanda, ma a quello della stipulazione del contratto definitivo.