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Cassazione, sentenza 9 dicembre 2014, n. 25923, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Preliminare - Immobile - Proponente - Acquirente - Agenzia immobiliare - Comunicazione dall'agenzia al proponente dell'accettazione dell'acquirente- Perfezionamento del contratto - Sussiste.


Ai sensi dell'articolo 1326 c.c., il contratto può dirsi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua trasmissione al proponente. Ciò porta a ritenere che l'articolo 1326, primo comma, c.c. deroga in parte all'articolo 1335 c.c., nel senso che, fermo restando che l'accettazione, dove diretta al proponente, si reputa conosciuta nel momento cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l'accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza.