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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 8 aprile 2016, n. 6920, sez. I civile

CONTRATTO PRELIMINARE - Scioglimento da parte del curatore fallimentare - Domanda ex art. 2932 c.c. non trascritta prima del fallimento – Ammissibilità.

Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72, con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652 c.c., n. 2, la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.