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Cassazione, sentenza 6 marzo 2015, n. 4628, sez. unite civili

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - Preliminare di preliminare - Ammissibilità - Interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto - Condizioni - Contenuti - Violazione dell'accordo - Responsabilità - Natura.

La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 , Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Difformi: N. 8038 del 2009, N. 19557 del 2009