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Cassazione, sentenza 5 settembre 2013, n. 20393, sez. II civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Contratto - Preliminare (compromesso).

Poiché il contratto preliminare è regolato non solo dalle sue clausole, ma anche dalle norme integrative della disciplina del contratto, tra le quali quella dell'art. 1538 c.c., è legittimo il rifiuto della stipulazione del contratto definitivo da parte del promittente compratore che pretenda la riduzione del prezzo opponendo, con fondamento o, comunque, senza colpa, che la misura reale del bene è inferiore ad un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto; l'accertamento di tale colpa del promissario acquirente è rimesso al giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici.