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Cassazione, sentenza 5 novembre 2013, n. 24756, sez. II civile

CONTRATTI - Vendita – Preliminare - Esecuzione in forma specifica – Irregolarità edilizie – Nullità – Non sussiste.

In caso di preliminare di vendita, non sussiste la violazione dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, atteso che la nullità ivi prevista per i negozi relativi ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli atti di trasferimento immobiliare, id est nei contratti con effetti reali, e le relative previsioni non possono essere estese ai contratti con efficacia obbligatoria, dovendo infatti osservarsi che l’inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 ai contratti con efficacia obbligatoria è desunta non soltanto dal tenore letterale della disposizione, ma anche dal fatto che, successivamente al contratto preliminare, può intervenire, come è accaduto nel caso di specie, la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi, con la conseguenza che può essere emessa sentenza ex articolo 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto.