Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 30 settembre 2013, n. 22310, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - Preliminare di vendita immobiliare - Clausola comportante l'inefficacia del contratto in ipotesi di mancato condono del bene, indipendente dalla volontà delle parti, entro una determinata data - Qualificazione come condizione risolutiva e non come clausola risolutiva espressa - Fondamento.

La pattuizione, inserita in un preliminare di vendita immobiliare, che preveda la risoluzione "ipso iure" qualora il bene, che ne costituisce l'oggetto, non venga condonato sotto il profilo urbanistico entro una determinata data, per fatto non dipendente dalla volontà delle parti, , deve qualificarsi come condizione risolutiva propria, piuttosto che come clausola risolutiva espressa, determinando l'effetto risolutivo di quel contratto, evidentemente consistente nella sua sopravvenuta inefficacia, in conseguenza dell'avverarsi di un evento estraneo alla volontà dei contraenti (sebbene specificamente dedotto pattiziamente) nonché dello spirare del termine, pure ritenuto nel loro interesse comune, e non quale sanzione del suo inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1353, 1362, 1363 e 1456

Massime precedenti Vedi: N. 17181 del 2008