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Cassazione, sentenza 30 gennaio 2013, n. 2202, sez. II civile

Contratti – Vendita - Preliminare - Esecuzione in forma specifica –- Coniuge in regime comunione legale - Mancata sottoscrizione di entrambi i coniugi –- Rilevanza –- Esclusione.

Per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale, me è sufficiente il consenso dell’altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'articolo 184 c.c. (nel rispetto del principio generale di buona fede e dell'affidamento), per cui spetta al giudice del merito verificare la proposizione della domanda di annullamento quantomeno sotto forma di eccezione in base all’art. 1442, ultimo comma, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 184 e 1442