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Cassazione, sentenza 29 ottobre 2014, n. 22984, sez. I civile

CONTRATTI – Contratto preliminare – Principio di assorbimento.


Una volta concluso il contratto definitivo è in esso da ravvisare l'unica fonte dei diritti ed obbligazioni delle parti, sì che le clausole del preliminare ivi non riprodotte si presumono non conformi alla volontà delle parti diretta alla disciplina del negozio concluso. Tale riferimento alla presunzione implica il dovere del giudice di verificare, indagando quale sia stata la comune intenzione delle parti nella conclusione del contratto definitivo alla stregua dei principi stabiliti a tal fine dall'art. 1362 c.c. e ss., se quella presunzione possa nella specie ritenersi vinta da elementi di segno opposto, offerti dalle parti o desumibili dagli atti.
(Il principio dell’assorbimento del contratto preliminare nel definitivo non esime, quindi, il giudice da una indagine approfondita della effettiva volontà delle parti nella sequenza preliminare-definitivo).